Autori | Negro, Flavia |
Anno Compilazione | 2014 |
Provincia | Biella (dal 1992, con Decreto Legge 6 marzo 1992 n. 248; anteriormente Vercelli).
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Area storica | Biellese.
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Abitanti | 584, di cui 8 in case sparse (ISTAT, 14° Censimento della popolazione, a. 2001).
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Estensione | Ha 66 (ISTAT, 14° Censimento della popolazione, a. 2001); ha 67 (SITA).
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Confini | Andorno Micca, Sagliano Micca.
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Frazioni | Non sono segnalate frazioni (ISTAT, 14° Censimento della popolazione, a. 2001).
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Toponimo storico | Il toponimo Miagliano compare nel XII secolo nella forma "Medalganum", "Medialianum", per poi attestarsi nei secoli successivi nella forma "Mealianum", "Meaglanum" (vd. l'indice in Borello/Tallone, Le Carte, vol. III, p. 83, e documenti relativi). Negli ordinati del comune del XVI-XVII secolo sono attestate anche le forme "Mialiano", "Miagliliano" (Lozia-Barbieri, Miagliano, p. 22); nelle visite pastorali seicentesche il toponimo è citato nella forma "Migliaianum", "Miliaianum" (Lebole, La Pieve di Biella, IV, pp. 669, 671). La forma attuale Miagliano sembra attestarsi nella seconda metà del XVII secolo.
Pare attualmente non condivisibile l'identificazione, sostenuta da alcuni storici (vd. ad es. Torrione-Crovella, Il Biellese, p. 302), di Miagliano con il toponimo "Molinaria" citato nel diploma di Ottone I al conte Aimone, che anticiperebbe la prima attestazione del luogo al X secolo (Panero, Una signoria, p. 69 n. 33; G. Ferraris, nota di commento in Acta Reginae Montis Oropae, II, doc. 11, col. 89; vedi anche oltre, alla v. Dipendenza nel Medioevo).
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Diocesi | Biella dal 1772; anteriormente Vercelli.
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Pieve | Miagliano rientrava, come le località contermini di Tollegno e Andorno, nel territorio della pieve di S. Stefano di Biella, attestata sin dal X secolo (vd. scheda Biella). Nei documenti papali duecenteschi e trecenteschi che riportano l'elenco delle dipendenze della pieve di S. Stefano (Acta Reginae Montis Oropae, vol. I, docc. 1 del 1207, 18 del 1298-99, 34 del 1348), compaiono le chiese della vicina Tollegno e della valle d'Andorno (non Miagliano, nella quale comincia ad essere attestata una chiesa solo nella seconda metà del XV secolo: vd. oltre, alla v. Altre presenze ecclesiastiche).
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Altre Presenze Ecclesiastiche | Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate (secolo XV).
La comunità di Miagliano risulta reggersi a comune almeno dalla seconda metà del XIII secolo (vedi alla v. Comunità, origine, funzionamento), ma le prime attestazioni di un ente ecclesiastico datano solo alla seconda metà del XV secolo. Nel processo celebrato a Salussola nel 1470 a carico di Margherita Monduro, accusata di stregoneria, l'imputata afferma di essere stata avviata alle pratiche magiche vent'anni prima, quando ancora viveva nel suo paese di origine, Miagliano (Miaglano), e precisamente in una proprietà dove poco dopo fu costruita una chiesa: «Interrogata de loco dixit quod hec fiebant in quadam possessione illorum de Gaglono, ubi modo costructa est quadam ecclesia» (per il processo: Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 51, fasc. 2937; ediz. in Crovella, Miagliano, pp. 39-54; cfr. Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 668). Si tratta probabilmente della prima menzione della chiesa di S. Antonio Abate: questa risulta espressamente citata in un documento del 25 giugno 1497, redatto per l'appunto nella piazza "antistante la chiesa di S. Antonio" («Actum in villa Miaglani Vercellensis diocesis videlicet in platea publica ante ecclesiam Sancti Anthoni eiusdem loci», cfr. Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 669).
Le notizie sulla chiesa si fanno più consistenti con le visite pastorali di inizio Seicento: S. Antonio, definita di volta in volta "ecclesia" o più semplicemente "oratorium", rientra nei confini della parrocchia di S. Lorenzo di Andorno, e appare in rifacimento (1602: «ecclesiam loci Migliaiani prope Andurnum sub titulo S. Antonii que de novo restauratur»; 1606: «oratorium Sancti Antonii loci Miliaiani […] intra limites ecclesie parrochialis Sancti Laurentii Andurni»; 1609: «oratorium Sancti Antonii Mialiani»). A questa data il cantone contava una sessantina di famiglie, e il prete di Andorno si recava a celebrare nell'oratorio solo nei giorni festivi e «hora nimis tarda». Nella visita pastorale del 1606 si contempla l'ipotesi di acquistare il terreno dietro l'oratorio per la costruzione della sacrestia «atque etiam cemeterium», forse in conseguenza della richiesta avanzata dalla comunità di avere una propria parrocchia (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 653).
Fino a tutto il Seicento e a buona parte del secolo successivo S. Antonio continua ad essere definito occasionalmente «oratorium», ma non mancarono gli interventi edilizi tesi ad ampliare e migliorare la struttura dell'edificio. Nel 1693 il «console, consiglieri, particolari et homini del luogo di Miagliano» rivolgono una supplica al vescovo di Vercelli, ricordando che «per causa della ruina che minacciava la chiesa anticha» la comunità aveva dovuto provvedere al rifacimento della stessa dalle fondamenta, ma che per «mancanza di denari» (le elemosine erano appena sufficienti a pagare il cappellano che «per maggior comodità del Popolo di detta Communità di Miagliano» veniva a celebrare la messa nei giorni festivi) la ricostruzione «del loro oratorio o chiesa sotto il titolo di Sant'Antonio Abbate» si era fermata a metà (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, pp. 672-73). Nella visita pastorale del 1733 i lavori paiono essere stati portati a termine: l'«oratorium situm in territorio Miliani» viene descritto come «eleganter constructum», e provvisto di un nuovo altare costruito a spese di certi particolari sotto il titolo di S. Eligio, patrono dei mulattieri. Gli ordinati del comune (1776) attestano l'insufficienza dei redditi e delle elemosine necessarie alla sussistenza dell'oratorio, e che la comunità era costretta a sopperirvi costantemente col «billanciar annualmente ne' suoi Causati il supplemento di dette elemosine», e in alcuni casi a «proveder qualche supelettile» come calici e altri paramenti (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 674).
Il consiglio comunale delibera il 6 maggio 1777 di fare istanza al vescovo perché l'oratorio di S. Antonio Abate sia elevato a parrocchia. Per ottenere l'assenso era necessario che la comunità fosse in grado di assicurare il mantenimento del rettore, pertanto nello stesso consiglio si stabilisce di far richiesta al cavalier Ghilini, intendente della Provincia di Biella, affinché permetta al comune di imporre una tassa annua pari a 130 lire, «oltre quella che si suole già annualmente bilanciare ne' Causali di lire 26», per costituire la congrua. Lo stesso giorno viene inviata la supplica al vescovo: la comunità dichiara d'esser già in possesso di «redditi certi tra beni e censi ed imposti per l'annuale entrata di lire 120», e vengono enumerate le ragioni a sostegno dell'auspicata approvazione. Prima fra queste è la lontananza del luogo dalla parrocchiale di Andorno: in inverno, «stante la lontananza che vi resta da quivi alla parrochiale di S. Lorenzo di Cacciorna», la «montuosità» e «la pessima qualità della strada» impedivano a molti anziani di accedere alle sacre funzioni, mentre in estate i genitori dovevano farsi carico di accompagnare i figli «acciò non fugano per le Campagne, per cui si deve passare nel portarsi alla Parochiale d'Andorno» (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 655-56). La comunità era pronta a rinunciare al diritto di patronato, e non solo per le spese che tale opzione comportava, ma anche perché «informati dei disordini ed inconvenienti che occorrano quando la nomina del Parroco dipende dall'ellezione del Popolo» (ibidem).
La supplica fa anche riferimento al peculiare intreccio giurisdizionale che caratterizzava la comunità di Miagliano. Il comune infatti faceva parte dal punto di vista amministrativo del mandamento di Biella, mentre dal punto di vista ecclesiastico faceva capo ad Andorno, a sua volta capoluogo di mandamento e da secoli in lite con la prima. Questo stato di cose creava tensioni e dissidi facilmente immaginabili quando gli abitanti di Miagliano dovevano recarsi nella parrocchia di S. Lorenzo di Andorno per le funzioni:
«il luogo di Miagliano fa comunità da se con Territorio temporale separato, rillevando il numero dell'Anime in esso abitanti a 337 […] che pur troppo sono noti gl'inconvenienti, disordini ed impegni in tempi passati succeduti tra li dipendenti dell'uno e dell'altro Mandamento, che per l'emulazione ed antipatia, che col sangue passa in discendenza fra gl'uni e gl'altri de Particolari di diverso territorio e di diverso luogo e Mandamento, purtroppo ancora in oggi sono occorsi, massime tra li Figliuoli dell'uno e dell'altro luogo in occasione che si portano al Catechismo e che possono facilmente occorrere dalla dipendenza che hanno li Particolari di Miagliano dalla Parochiale di S. Lorenzo di Andorno» (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 655).
Il comune di Miagliano, ottenuto in quello stesso anno il consenso del vescovo, si impegnò a trovare una casa per il nuovo parroco; questa venne messa a disposizione dalla famiglia Bertodano, che deteneva la signoria sul luogo (vedi oltre, alla v. Feudo). Il parroco di Andorno Cacciorna non reagì con favore all'iniziativa dei miaglianesi, che avrebbe privato la sua parrocchia di una considerevole porzione di territorio e di entrate. Le proteste inoltrate da quest'ultimo al vescovo non ebbero tuttavia risultato positivo. La comunità di Miagliano inviò prontamente alla curia gli elenchi di tutti gli individui morti senza sacramenti a causa della distanza della parrocchiale e le testimonianze sulle numerose risse sorte durante le funzioni domenicali fra i parrocchiani dell'una e dell'altra comunità, così che il vescovo di Biella, Giulio Cesare Viancini, il 23 marzo 1778 decise di concedere l'erezione della parrocchia «cum cemeterio, fonte baptisimali» e tutti i diritti e gli onori spettanti «ad veram parochialem» (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 657: «ecclesiam loci Mialiani sub titulo S.ti Antonii abbatis, quam satis aptam et decentem iam agnovimus una cum domibus, hominibus et incolis totius communitatis et territorii Mialiani ab Ecclesia Parochiali et Matrice S.ti Laurencii loci Cacciorne esse dismembrandam et separandam»).
Sconfitto sul piano del diritto, il parroco di Andorno cercò di rivendicare i suoi diritti nella pratica, approfittando del fatto che per raggiungere una delle frazioni sottoposte alla giurisdizione della sua parrocchia, Recanzone (attuale Case Coda, nel comune di Sagliano Micca), doveva attraversare il territorio di Miagliano. Da un decreto del vescovo del 28 agosto 1782 si evince che il parroco di Andorno, quando doveva recarsi nella frazione in occasione delle rogazioni o delle sepolture, faceva in modo di passare con tutto il corteo davanti alla chiesa di Miagliano e soprattutto alla vicina casa del parroco, al cui indirizzo si elevavano le preghiere e i canti declamati con voce particolarmente alta e tonante dagli andornesi. Per porre fine alle liti si impone al parroco di Andorno di mutare il percorso della processione e di moderare il canto mentre attraversa il paese di Miagliano:
«il Sig. Parroco di Cacciorna dovrà sempre servirsi della strada che passa entro l'abitato e non già dell'altra che passa avanti la casa del parroco e nanti la chiesa parrocchiale di detto luogo […] mandando però al Sig. Parroco di S. Lorenzo di Cacciorna in occasione d'accompagnamento de' cadaveri di detto cantone di dover astenersi dal canto lungo il territorio di Miagliano, con doversi perciò in occasione di sepolture recitare tanto da esso, e dal suo clero quanto dal popolo e confraternite che interverranno all'accompagnamento le solite preci con voce bassa e sommessa durante il transito nel Territorio di Miagliano senza poter cantare, ripigliando però, ove stimi, il Canto quando entrerà nel Territorio della sua Chiesa Parrochiale di Cacciorna, con doversi così praticare et osservare anche per l'avvenire nel giorno delle Rogazioni, in cui suole il parroco di Cacciorna col suo popolo portarsi al suddetto cantone dei Coda» (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 659).
Pare comunque che il parroco di Andorno abbia avuto un tornaconto concreto dall'elevazione a parrocchia della chiesa di Miagliano: nel 1779 il comune di Andorno confiscò i terreni dei Miaglianesi collocati nel suo territorio comunale, per poi metterli all'asta a favore del parroco (Lozia-Barbieri, Miagliano, p. 68).
(Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, pp. 653-83)
Oratorio dei Santi Vincenzo e Anastasio (secolo XVII).
(fraz. Case Coda)
L'oratorio di S. Vincenzo, poi dei SS. Vincenzo e Anastasio, si trova nella frazione di Case Coda: solo alla metà del XIX secolo è entrato a far parte del territorio della parrocchia di Miagliano, mentre in passato rientrava nel territorio della parrocchia di S. Lorenzo di Andorno (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 684; amministrativamente la frazione ricade invece nel territorio del comune di Sagliano). La prima attestazione risale alla visita pastorale del 1661: «visitavit oratorium sancti Vincentii in cantono de Recanzono alias Foliere». La visita pastorale del 1664 lo colloca nei confini di Andorno («finium Andurni»), e attesta che il celebrante era di provenienza miaglianese, mentre l'amministratore era della famiglia Recanzone. Nella visita pastorale del 1682 risulta dedicato ai SS. Vincenzo e Anastasio, e situato «in Cantono Andurni dicto Recanzone». Quando, vincendo la dura opposizione della chiesa andornese, la chiesa di S. Antonio Abate di Miagliano viene elevata a parrocchia (1778) la frazione e l'oratorio, prossimi a Miagliano, divengono l'occasione per una serie di ritorsioni degli andornesi nei confronti dei miaglianesi e del loro parroco, risolte solo dall'intervento della curia vescovile (cfr. sopra, Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate).
(Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, pp. 684-86)
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Assetto Insediativo | Il centro abitato di Miagliano si colloca in un pianoro sulla sponda destra del torrente Cervo. Il territorio comunale, pari a 66 ettari, è il più piccolo a livello nazionale (Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Valle Oropa, p. 12) e costituisce una sorta di enclave all'interno del territorio comunale di Sagliano Micca, che lo circonda per tre lati. Il grosso dell'insediamento si concentra nella parte meridionale del territorio comunale, che poi si allunga verso settentrione costeggiando il torrente Cervo. Abitazioni isolate, non sufficienti a costituire una frazione, sono situate in regione Titin, in regione Picca, in regione Prato d'Aranco (vd. cartina allegata al "Dossier comunale" relativo a Miagliano predisposto dalla Provincia di Biella, p. 16: http://cartografia.provincia.biella.it).
Dal punto di vista storico, l'assetto insediativo del comune di Miagliano si caratterizza per l'assenza di frazioni, intese come unità insediative di una certa consistenza staccate dal corpo principale dell'abitato. Si segnala la particolare situazione della frazione di Case Coda, che dista poco più di un chilometro da Miagliano ma rientra nel territorio del comune di Sagliano Micca, nonostante i suoi abitanti per raggiungere quest'ultimo centro debbano necessariamente passare per Miagliano (dal punto di vista ecclesiastico la frazione ricade nella giurisdizione della parrocchia di Miagliano: sopra, v. Altre presenze ecclesiastiche, Oratorio dei SS. Vincenzo e Anastasio).
Secondo le visite pastorali, che forniscono indicazioni sull'entità demografica del luogo a partire dall'inizio del Seicento, la popolazione di Miagliano rimane costante fino alla metà del XIX secolo, oscillando intorno alla sessantina di famiglie e a poco più di 300-350 individui (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, pp. 653, 654, 660). Il trasferimento a Miagliano del cotonificio Poma (1868) è forse all'origine del boom demografico che si rileva all'inizio del Novecento, quando la popolazione risulta quasi quintuplicata (ISTAT 1901: 1328 abitanti; ISTAT 1911: 1387; vd. Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 660). Le fiorenti attività industriali influiscono anche sulla struttura insediativa dell'abitato, perché la famiglia Poma promosse la costruzione di unità abitative a ridosso della fabbrica per gli operai e gli impiegati (vi era anche un convitto deputato alle giovani operaie nubili provenienti da altre località o regioni). Le costruzioni presero a modello quelle dei quartieri operai di Mulhouse, in Alsazia (Lozia-Barbieri, Miagliano, pp. 78-80).
Nella rilevazione Istat del 1951, la più analitica in merito all'articolazione insediativa dei comuni, Miagliano compare come centro abitato nel territorio del comune di Andorno (il comune di Miagliano era stato soppresso nel 1929: vedi oltre, alla v. Mutamenti territoriali), privo di frazioni: dei 1291 abitanti censiti 47 vivono in case sparse. L'assenza di frazioni è un dato costante di tutti i censimenti Istat, fino all'attuale.
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Luoghi Scomparsi | Non vi sono attestazioni.
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Comunità, origine, funzionamento | La comunità di Miagliano compare nel 1219 in uno dei documenti relativi alla lite che oppose per diversi anni il comune di Biella e il comune di Tollegno in merito ai diritti di pascolo, di boscatico e di pesca sui beni comuni situati fra il rio Staono e l'Oropa: dalle testimonianze assunte durante la causa emerge che gli «homines Mealiani» (come quelli di Tollegno e di Andorno) si recavano indebitamente a pascolare, a far fieno, o a tagliare legna in quei luoghi e per questo erano sovente multati dagli ufficiali di Biella (Borello-Tallone, Le Carte, I doc. 55; vedi anche oltre, alla v. Comunanze).
La prima attestazione certa del comune di Miagliano è in un documento del 10 maggio 1275, devo si nomina Benedetto Molinaro «consul Mealiani» che agisce «suo nomine et nomine communis et hominum Mealiani» (Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 120, pp. 204-207). Il documento è significativamente redatto nel portico della chiesa di Andorno e il console di Miagliano agisce a fianco dei rettori della credenza del comune di Andorno: in tutto il periodo medievale e moderno la comunità di Miagliano risulta spesso legata al vicino comune di Andorno, economicamente e demograficamente più forte (il suo territorio si estendeva sull'intera valle di Andorno). Il comune di Miagliano è regolarmente rappresentato nei documenti del XIII e XIV secolo da un solo console. Il numero dei credendari rappresentati nei documenti oscilla molto, variando tra i 5 e 15-20 individui, e fra gli ufficiali sono attestati frequentemente i campari, cioè coloro che dovevano vigilare sul corretto uso dei pascoli e dei beni comuni. La comunità di Miagliano condivide l'uso di alcuni pascoli con le comunità contermini di Tollegno e di Andorno (vedi alla v. Comunanze), e almeno nel caso della prima è attestata per l'inizio del XV secolo la cooperazione fra i campari dell'una e dell'altra comunità. Con la dedizione del comune ai Savoia nel 1379 (vd. alla v. Dipendenza Medioevo) agli ufficiali locali si sovrappose il podestà sabaudo, residente a Biella, al quale facevano capo per la giustizia tutti i comuni aggregati al mandamento biellese, e a lui il console del luogo doveva, all'indomani della nomina, giurare di svolgere correttamente il loro ufficio, che comportava fra l'altro la denuncia dei reati commessi nel territorio comunale.
La decisione del duca di Savoia Amedeo VIII di infeudare il luogo di Miagliano (con quello di Tollegno) al biellese Pietro Bertodano (1422) creò un forte malcontento che fu placato solo quando la comunità ottenne dal duca e dallo stesso Bertodano garanzia delle sue precedenti franchigie (Crovella, Miagliano, pp. 19-32). Il 4 dicembre 1422 il Bertodano, alla presenza del console Antonio Craveia e di tre credendari di Miagliano, accetta le richieste della comunità: non potrà obbligare gli uomini di Miagliano a compiere servizi di difesa (presidio di borghi o castelli) o militari (esercito e cavalcate) senza un ordine esplicito del duca di Savoia; non potrà imporre al luogo tributi superiori a quelli già pagati prima dell'infeudazione (vale a dire il focaggio, il contributo al pagamento del salario del podestà e i censi previsti dallo strumento di dedizione del 28 ottobre 1379); il Bertodano dovrà attenersi per l'esercizio della giustizia agli statuti di Biella. Ogni anno la comunità eleggerà un console che giuri di fronte al Bertodano e successori di effettuare il suo ufficio bene e legalmente, come fanno i consoli delle località del mandamento di Biella. Al signore spettava la nomina degli ufficiali per l'esercizio della giustizia: il podestà era unico per le due comunità di Miagliano e Tollegno (Crovella, Miagliano, p. 75; per i singoli capitoli dell'accordo vedi oltre, alla v. Feudo).
L'anno dopo (autunno 1423) il Bertodano inoltrò una supplica al duca in merito all'esercizio della giustizia civile e criminale, che era fra le prerogative lui concesse all'atto dell'infeudazione delle due comunità (Crovella, Miagliano, pp. 29-30; ASB, Comune, b. 362, fasc. 8440). Dal momento che a Miagliano e a Tollegno non esisteva un castello o un fortilizio atto a custodire i malfattori, né una dimora confacente alle sue necessità, e considerato che le occasioni in cui esercitare la giustizia erano rare visto che la popolazione era poca e d'indole pacifica, il Bertodano chiede al duca che gli sia concesso di amministrarla a Ivrea, dove svolgeva le funzioni di castellano, o a Biella, sua città d'origine («cum vestra largitate benigna eidem supplicanti dignatus fuerit dare et concedere villas vestras Tholegni et Myaglani cum mero et mixto imperio, nec habeat in ipsis villis castrum seu fortilicium in quo possit malefactores aliquos si occurrerent reducere seu custodire pro iusticia de eis ministranda, quinymo nec mansionem in quo possit comode habitare, sic que ei grave ad ipsas villas ire seu officiales aliquos transmittere pro iusticia ipsarum villarum hominibus reddenda, cum raro occurrant casus de eisdem hominibus ministrandi iusticiam cum pauci sint et satis pacifici» si degni il duca di concedere che il Bertodano «de dictis suis hominibus Tholegni et Myaglani iusticiam tam in civilibus quam criminalibus ministrare et iurisdictionem exercere in dicta civitate Yporegie ac in locis vestris Bugelle et circustantibus»). Il duca assente alla richiesta il 12 dicembre 1423.
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Statuti | Non sono note redazioni statutarie antiche: Sella, Legislazione statutaria biellese, in part. p. 3. Statuto comunale attuale (2000). Vedi testo.
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Catasti | fine XV-XVI sec.: consegnamento del quartiere S. Paolo di Biella, con abitanti di Pralungo, Tollegno, Miagliano (ASB, Comune, b. 305, fasc. 7066)
1740-65 Allegato D. Libri catastali - Miagliano (AST, Sez. Riunite, Catasti, Catasto sabaudo, Circondario di Biella, Mandamento di Andorno Cacciorna, Miagliano)
1770: mappa del territorio di Miagliano in scala (1/1250) (Valz Blin 1966, p. 208)
1802: Carta dei Territori di Miagliano e di Sagliano [A.S.T., Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e per B, Sagliano, Mazzo 1, "Plan des Communes de / Sagliano e Miagliano". Carta dei Territori di Miagliano e di Sagliano stata levata per Ordine del Governo dei 12 Brumajo Anno XI (3 novembre 1802) dall'Ing. Geometra Momo sulla Scala di 1/5000.(Autore disegno originale: Etienne Bussetti)] (visibile sul sito dell'archivio di Stato di Torino, all'indirizzo: http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/visuares.php?uad=1453...)
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Ordinati | Ordinati della comunità dal 1637 al 1775, atti consolari dal 1775 al 1801 (con lacune). Per gli otto registri di ordinati (1637-1642, 1646-1718, 1713-1715, 1719-1725, 1725-1742, 1742-1745 1751-1762, 1762-1775): ASB, Comuni diversi-Miagliano, b. 1 fasc. 18; b. 2, fasc. 1-2, 12; b. 3, fasc. 21. Per i due registri di atti consolari (5 dicembre 1775 - 21 agosto 1790; 23 maggio 1798 - 4 agosto 1801), vd. ASB, Comuni diversi-Miagliano, b. 4, fasc. 1, 2.
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Dipendenze nel Medioevo | a) L'identificazione del toponimo "Molinaria" e la discussa appartenenza di Miagliano alla signoria vescovile.
L'identificazione del luogo con il toponimo "Molinaria" (cfr. sopra, alla v. Toponimo storico, e alla v. Comunità, origine, funzionamento), ha fatto ipotizzare che alla fine del X secolo Miagliano fosse entrata fra i possessi dei vescovi di Vercelli (Torrione, Il Biellese, pp. 302-303). Il toponimo si trova infatti prima in un diploma del 962, con il quale l'imperatore Ottone I dona le due «curticulas» di Andorno e Molinaria al conte Aimone, e poi in un diploma del 1000, con il quale l'imperatore Ottone III dona varie località, fra cui Andorno e Mulinariam, a Leone vescovo di Vercelli (diploma 30 dicembre 962: l'imperatore dona al conte Aimone «corticulas duas iuris regni nostri in Vercellensi commitatu coniacentes que Andurni et Molinaria nominantur», in Monumenta Germaniae Historica, Diplomata. Otto I, doc. 251, p. 359; diploma del 1 novembre 1000: l'imperatore dona al vescovo di Vercelli varie località, tra le quali «Andornum, Mulinariam, Ponderanam, Montem, Cisidola, Galianicum cum omnibus suis pertinentiis», in Monumenta Germaniae Historica, Diplomata. Otto I, doc. 383).
Già Giuseppe Ferraris aveva affermato, in uno studio sul popolamento biellese, che «è da escludere la pretesa identificazione di Molinaria con Miagliano» (Acta Reginae Montis Oropae, vol. II, nota al doc. 11, col. 89). Francesco Panero, cui si deve un approfondito studio sui problematico corpus di diplomi imperiali alla chiesa vercellese, propende a identificare la "corticella" Molinaria nominata nei diplomi non con Miagliano ma con le località di Molinengo e Vaglio di Soprana (Panero, Una signoria, p. 69 n. 33). Un ulteriore indizio che la Molinaria dei diplomi imperiali non sia da identificare con Miagliano sta nel fatto che nei secoli successivi la località non compare mai fra quelle soggette alla signoria vescovile. Non compare nell'elenco di ville vescovili vendute nel 1243 dal legato pontificio Gregorio di Montelongo al comune di Vercelli in cambio del suo passaggio al fronte guelfo (Olivieri, Il Libro degli Acquisti, doc. 454-456); e non compare fra le località censite dai registri trecenteschi dei redditi della chiesa vercellese: il cosiddetto Libellus feudorum, e il libri dei redditi della chiesa vercellese relativi agli anni 1352-59, 1377 (in Archivio Arcivescovile di Vercelli, rispett. in Investiture, m. 1, e in Diversorum, m. 2, doc. 19 e m. 1, doc. 11) che pure menzionano Andorno e le altre località del Biellese (Negro, Quia nichil fuit solutum). Qui l'unica attestazione del luogo sembra essere nell'elenco dei vassalli del vescovo contenuto nel libellus (f. 2v), dove compare tale Uberto figlio del fu Pietro de Marendolo «de Meaglano», insieme ad altri individui di Andorno.
Miagliano, come la vicina Tollegno, era in realtà parte del districtus della città di Vercelli. Se per Miagliano la documentazione duecentesca, al di là di singoli individui "di Miagliano" che compaiono occasionalmente come testimoni nella documentazione vercellese (cfr. Crovella, Miagliano, p. 13, e I Biscioni, vol. I/1, docc. 72-73, doc. del 27 maggio 1239), offre allo stato attuale pochi appigli a questa ipotesi, il dato emerge con evidenza nella documentazione trecentesca, e in particolare quella prodotta dopo che la località fece atto di dedizione a casa Savoia nel 1379.
b) XIV-XV secolo: la dedizione di Miagliano ai Savoia e le rivendicazioni del comune di Vercelli.
Fra gli anni '50 e gli anni '70 il vercellese e il biellese furono teatro di una aspra guerra fra i Visconti, cui era soggetto il comune di Vercelli, e i Savoia, che operavano in prima linea nella lega antiviscontea come alleati del papa e del vescovo di Vercelli. Fu la lega antiviscontea ad avere la meglio, e i Savoia seppero sfruttare il risultato ponendo le basi per la loro espansione nell'area. Nel 1379 buona parte delle località appartenenti alla signoria vescovile, il cui nucleo principale era ormai concentrato nella zona settentrionale della diocesi, seguirono l'iniziativa di Biella e fecero atto di sottomissione ai Savoia: tra queste troviamo, anche se non facevano parte della signoria vescovile, le comunità di Miagliano e di Tollegno.
Abbiamo due documenti di dedizione redatti a breve distanza, il primo del 28 ottobre 1379 e il secondo del 12 dicembre dello stesso anno, con condizioni parzialmente diverse (Barbero, Signorie e comunità, p. 455). Nel primo gli abitanti si dichiarano «fideles et homines ligii» del conte, e nell'atto non si fa menzione del focatico (ASB, Comune, s. I, b. 362, fasc. 1). Tali condizioni di favore vengono meno nella seconda dedizione del 12 dicembre 1379, dove la comunità si impegna all'annuale donativo di un fiorino per fuoco (AST, Museo, cart. V/2). Qui la comunità di Miagliano dichiara che, a prescindere dal donativo al conte, avrebbe continuato a versare anche i redditi cui era tenuta verso il vescovo e la chiesa vercellese, secondo una clausola che ritroviamo in tutti i documenti di dedizione di questi mesi: ma è assai probabile che la presenza di questa frase nel documento - dalla quale risulterebbe che Miagliano, prima della dedizione ai Savoia, faceva parte della signoria vescovile - dipenda in realtà dalla standardizzazione dei documenti di dedizione (i formulari si ripetono quasi identici per tutte le comunità del biellese, in gran parte soggette alla chiesa vercellese, che fanno dedizione ai Savoia in questi mesi), perché altri documenti di poco successivi attestano inequivocabilmente che la località non era mai stata sottoposta alla signoria vescovile, bensì faceva parte del districtus della città di Vercelli.
Nel 1386, negli accordi che il conte di Savoia Amedeo VII stipula con il vescovo Giacomo di Cavalli sulle terre della chiesa ormai entrate nell'orbita sabauda («super terris et castris dicti episcopatus Vercellensis que et quas nunc ad manus nostras iusto titulo possidemus»), il conte ricorda che fra queste non vi erano né Miagliano né Tollegno, sebbene per qualche tempo fossero state tenute dal vescovo Giovanni Fieschi, e dunque il vescovo Cavalli e i suoi successori non avrebbero potuto avanzare su di esse alcuna pretesa: «nullam […] querelam facere possint de villis et locis de Tolen et de Miolan, que loca non sunt dicte ecclesie licet aliquando fuerint possessa per bone memorie d. episcopum Iohannem de Flischo» (ediz. Sella, Statuta Comunis Bugelle, vol. II, doc. XII pp. 27-32, a p. 29).
In realtà ad avanzare rivendicazioni sulle località non furono i vescovi bensì il comune di Vercelli: infatti dallo stesso 1379 sia Miagliano sia Tollegno risultano regolarmente inserite nei libri di taglia del comune vercellese (dal 1379 al 1385 e poi di nuovo dal 1393: cfr. Cengarle, Il distretto fiscale di Vercelli, p. 390; Archivio Storico Comunale di Vercelli, Libri e quinternetti di taglia, ad a.). Dopo il 1379 si verifica dunque una situazione ambigua per cui la località di Miagliano, insieme a quella di Tollegno, risulta essere tanto sotto la giurisdizione dei Savoia (sono infatti regolarmente censite nei conti di castellania sabaudi come appartenenti al mandamento di Biella, cui facevano capo per la giustizia, e il comune di Miagliano risulta versare annualmente al conte 10 fiorini: AST, sez. Riunite, art. 10, Conti di castellania di Biella), tanto sotto quella della città di Vercelli e dunque dei Visconti.
Tale situazione si proroga fino al secolo successivo e assume particolare rilievo quando anche il comune di Vercelli passa al dominio sabaudo (1427), e da questa nuova posizione di forza cerca di riottenere le località perse nel secolo precedente. Nel 1441 il comune di Vercelli inserisce le ville di Miagliano e Tollegno fra le località che, essendo parte del districtus cittadino, devono contribuire per la loro parte alle spese di fortificazione delle mura cittadine (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362, fasc. 8457). A questa data Tollegno e Miagliano sono sotto la signoria dei Bertodano, cui il duca di Savoia le aveva infeudate già nel 1422 (vedi alla v. Feudo), pertanto questi ultimi si rivolgono immediatamente alla corte sabauda denunciando l'illecita iniziativa del tesoriere di Vercelli. Dallo scambio di missive emerge che «communitates Tholegni et Meaglani» erano state «sepius molestate ad solvendum ratam eis taxatam pro reparatione et fortificatione memorate civitatis Vercellarum», ma «veritas est quod dicte comunitates sunt separate a dicta civitate annis sexaginta et ultra». I sessant'anni citati fanno evidentemente riferimento al 1379, anno in cui le due ville si erano "separate" dal distretto della città di Vercelli facendo dedizione ai Savoia. Il duca, con lettera del 24 agosto 1441, decide di esentare le due località dalla contribuzione con la città.
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Feudo | Il primo ottobre 1422 il duca di Savoia Amedeo VIII infeuda i luoghi di Miagliano e Tollegno al biellese Pietro Bertodano, conte palatino e castellano d'Ivrea: in considerazione dei preziosi servigi resi dal «dilectus fidelis nobilis Petrus Bertoldanis de Bugella comes palatinus, castellanus noster castri civitatis nostre Yporegie […] infeudamus et in feudum nobile ligium antiquum avitum et paternum […] damus, donamus, cedimus et concedimus iure proprio imperpetuum loca nostra Tolegni et Meaglani diocesis Vercellensis» (vd. Barbero, Signorie e comunità, p. 469; AST, Protocolli camerali, n. 42 ff. 173 e 178v; Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, m. 16, fasc. 4).
La comunità di Miagliano si oppone inizialmente all'infeudazione per timore che il passaggio ai nuovi signori comporti un aggravio degli oneri cui era soggetta. Così, quando il 22 ottobre 1422 il podestà di Biella si reca a Miagliano per immettere il Bertodano in possesso del luogo, presentando le lettere ducali e chiedendo alla comunità di prestare il dovuto omaggio al nuovo signore («quatenus ipsam fidelitatem et homagium eidem prestent eidemque pareant, obediant et assistant in omnibus et per omnia prout continetur in litteris antedictis»), il console di Miagliano e altri undici individui, tutti «de dicto loco Miaglani» si rifutano di farlo, chiedendo di poter mandare un loro nunzio dal duca di Savoia per presentargli le franchigie ottenute all'atto di dedizione al conte di Savoia Amedeo VI nel 1379:
«antedicti Laurentius Veglanus consul necnon omnes superius nominati de Miaglano ibidem presentes et premissa videntes et audientes constituti in presentia antedictorum dominorum potestatis Bugelle eiusque vicarii ac Petri Bertoldani […] dixerunt et protestati fuerunt quod predictis presentationi, missioni in possessionem, mandato prefati domini potestatis et requisitioni dicti Petri Bertoldani nullatenus consentiunt nec consentire intendunt donec et quousque iverint seu per eorum certium nuntium transmiserint cum eorum franchixiis et pactis ad personam illustrissimi d. nostri prelibati, petentes copiam dictarum litterarum exhibitarum ut supra ut eam possint cum eis deferre et super ipsis deliberare et consulere»; doc. in Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362 (Tollegno), fasc. 8435; ediz. in Crovella, Miagliano, pp. 132-134).
L'11 novembre 1422 il duca di Savoia conferma agli ambasciatori di Miagliano, cui si erano aggregati anche quelli di Tollegno, l'intenzione di infeudare le due località al Bertodano, e impone che le comunità gli prestino il dovuto omaggio, ma in aderenza alle richieste dichiara che al nuovo signore non è concesso nulla di più rispetto a quanto le comunità erano tenute verso il duca prima della detta infeudazione:
«Amedeus dux Sabaudie […] cumque homines et communitates dictorum locorum Toloni et Meiglani ad nos suos destinaverint ambassiatores […] verbathenus declaravimus dictisque comunitatibus et hominibus presencium tenore intimamus quod dicta infeudacio ex nostra vera scientia processit et illam volumus effectualiter et perpetuo permanere […], iubentes et precipientes presencium vigore dictis comunitatibus et singularibus personis earundem quatenus dicto Petro Bertholdani suisque heredibus et successoribus tamquam vero domino dictorum locorum Toloni et Meiglani pareant, obediant, solvant, respondeant, homagient, recognoscant et effectualiter assistant […]. Insuper audita super infrascriptis supplicacione dictorum ambassiatorum declaramus per presentes dicto Petro Bertoldani per dictam infeudacionem vel alis nichil aliud concessisse preter ea que nobis racionabiliter in ipsis locis ante ipsam infeudacionem spectabant et que percipiebamus super ipsis hominibus et comunitatibus earundem, nolentes nec intendentes quod dictus Petrus Bertholdani vel sui heredes et successores ad aliqua alia preter consueta ipsas comunitates et homines earundem compelli possint; ceterum volumus et concedimus quod dicte comunitates et homines earundem per dictum Petrum Bertholdani et suos heredes et successores tractentur et regantur tam in administracione iusticie quam alias ut tractabantur per potestates nostros Bugelle» (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362 (Tollegno), fasc. 8436; ediz. del doc. in Crovella, Miagliano, pp. 134-135).
Il Bertodano riesce ad entrare in possesso del luogo di Miagliano solo dopo aver assicurato con atto del 4 dicembre 1422 di rispettare i suoi diritti e le sue franchigie. Dai capitoli dell'accordo, che si espongono qui di seguito in modo sintetico, emerge che la comunità di Miagliano riesce a imporre notevoli limiti all'arbitrio del nuovo signore in merito alla fiscalità, agli oneri e all'esercizio della giustizia, di fatto ottenendo che l'infeudazione del luogo non determini alcun sostanziale cambiamento rispetto a quando la comunità era direttamente soggetta al duca di Savoia e parte del mandamento di Biella (Crovella, Miagliano, pp. 19-31, in part. pp. 26-28; ediz. del documento alle pp. 136-40).
1. Oneri della comunità. Il Bertodano e successori non potranno obbligare gli uomini di Miagliano a compiere servizi di difesa (presidio di borghi o castelli) o militari (esercito e cavalcate) senza un ordine esplicito del duca di Savoia, e anche in tal caso dovranno contribuire in modo proporzionale come hanno fatto prima della presente infeudazione e come attualmente fanno per la custodia del castello di Andorno. Nel caso Biella sia attaccata dai nemici, il comune di Miagliano e il Bertodano dovranno partecipare alla sua difesa. Nel caso il duca richiedesse l'aiuto militare del Bertodano i miaglianesi sono tenuti a seguirlo a loro spese, ma per un tempo non superiore a quello cui saranno tenuti gli uomini di Biella.
«Primo videlicet quod ipse nobilis Petrus vel eius successores per se vel per alium non possint compellere homines de Miagliano vel inhabitantes in Miagliano ire ad custodiam et deffensionem alicuius civitatis, vallis, castri vel burgi […]. Sicque ut supra non possint compellere ire dictos homines ad aliquam guerram vel cavalcatam aut exercitum nixi dumtaxat si contingerit illustrissimum dominum Sabaudie ducem facere aliquod mandamentum ipsi nobili Petro vel eius successoribus quod ratione et causa huius presentis infeudationis ville Miagliani iret in cavalcatam aliquam vel exercitum, quod tunc et eo casu teneantur ire personaliter aut contribuere pro tanta parte pro quanta solebant contribuere prelibato domino Sabaudie duci ante presentem fidelitatem et propter quam ad custodiam castri Andurni presenti more solito [solent]; hoc addito quod si contingerit exercitum esse circumcirca Bugellam vel aliter ipsum locum Bugelle subiacere periculis inimicorum prelibati illustrissimi d. nostri Sabaudie ducis, quod tunc et eo casu dicti de Miagliano ad requisitionem dicti nobilis [Petri] et eius successoris teneantur ire ad deffensionem dicti loci Bugelle una cum persona ipsius nobilis Petri vel eius successoris; et eo addito quod requirente illustri domino nostro Sabaudie duce ipsum nobilem Petrum vel eius successores debere ire cum persona prefati domini ducis vel eius successorum ad aliquem exercitum cum hominibus ipsius nobilis Petri quod tunc et eo casu dicti homines teneantur ire et sequi ipsum nobilem Petrum et eius successores euntem ut supra sumptibus ipsorum de Miagliano et pro tanto tempore pro quanto starent homines Bugelle».
2. Fisco. Il Bertodano e successori non potranno imporre al luogo tributi superiori a quelli già pagati prima dell'infeudazione: e dunque la comunità di Miagliano è tenuta a pagare soltanto il focaggio e il salario del podestà e i censi previsti dallo strumento di dedizione del 28 ottobre 1379. Se il duca imporrà una taglia al mandamento di Biella, Miagliano vi contribuirà ma in modo proporzionale come prima dell'infeudazione.
«Item quod ipse nobilis Petrus et alii eius successores non possint imponere ipsis de Miagliano aliquo ingenio vel colore nec aliqua quacumque causa aliquod tributum, vectigal, munus, angaria vel perangaria aut aliqua onera realia vel personalia […] nisi dumtaxat fogagium solitum et salarium potestatis consuetum et census consuetos secundum tenorem instrumenti fidelitatis per ipsos prestite prelibato domino nostro Sabaudie duci ut de ipsa fidelitate patet pubblico instrumento traddito per condam Philipinum de Broxio millesimo trecentesimo septuagesimo nono die vigesimo octavo mensis octobris in Bugella […] nisi dumtaxat si contingerit illustrissimum d. nostrum Sabaudie ducem imponere taleam illis de Bugella et mandamento quod tunc et eo solo casu teneantur solvere pro tanta parte pro quanta parte solvebant ante presentem infeudationem et fidelitatem».
3. Interventi edilizi del signore sul territorio della comunità. I Bertodano e successori non potranno occupare i terreni dei privati di Miagliano per costruirvi o apportarvi novità; salvo che se il detto Bertodano vorrà costruire su terreni della comunità mulini, battitoi o altro, potrà far passare sul terreno dei privati le rogge necessarie a tali opere ma rifondendo i danni ai proprietari dei terreni secondo una stima da effettuarsi da due periti eletti dalle parti. Nessuno di Miagliano possa costruire mulini, battitoi o altro senza il consenso del Bertodano.
«Item quod non possint idem Petrus et eius successores […] capere aut aliquod imponere, eddificare, laborare vel aliquam aliam novitatem facere super possessionibus cultis vel non cultis ipsorum de Miaglano nisi dumtaxat illud quod actum fuit usque nunc per prelibatum dominum nostrum Sabaudie ducem eo salvo quod eo casu quo dictus nobilis Petrus vel eius successores vellent aliqua molendina, battenderia, resias, pistas et alia similia instrumenta in villa Miaglani et finibus facere quod tunc possit capere de possessionibus dictorum de Miaglano ad ducendum aquas et ad predicta instrumenta conficiendum cum minori damno semper eius cuius essent ipse possessiones quas occuparet occaxione antedicta et hoc secundum arbitrium duorum elligendorum per ipsum nobilem Petrum et eius vel eorum quorum essent ipse possessiones. […] nemo de Miaglano possit nec valleat […] molendina vel aliqua de dictis instrumentis construere vel construi facere in dicta villa Miaglani sive poderio sine expressa licentia ipsius nobilis Petri vel successorum».
4. Giustizia. Nelle cause civili e criminali gli uomini di Miagliano non potranno essere giudicati fuori da Miagliano, Tollegno, Andorno o Biella, né consegnati per le cause civili a ufficiali o signori estranei, ma dovranno essere giudicati dagli ufficiali del Bertodano e dei suoi successori. Nelle cause civili principali saranno osservati i decreti emanati in merito dal capitano del Piemonte Henri de Colombier e validi nel mandamento di Biella. Nelle cause criminali il Bertodano e suoi ufficiali dovranno procedere secondo gli statuti di Biella.
«Item quod in civilibus et in criminalibus ipsi homines de Miagliano non possint trachi per ipsos nobiles Petrum Bertholdanum et eius successores sive officiales aliquo modo extra villam Miaglani, Tollegni, Andurni vel Bugelle agendo vel deffendendo cum quacumque persona et ex quacumque causa principali et ipsos nullo modo remittere in aliquo casu civili ad aliquem officialem vel extraneum dominum imo ipsis et de ipsis iusticiam ministrare per eorum officiales. Item quod in causis civilibus principalibus in omnibus et per omnia agendo vel deffendendo servabunt et servari facient per ipsorum officiales decretum spectabilis Henrici de Columberio olim capitaneo Pedemontium hactenus servatum consuetum in mandamento Bugelle. Item quod ipse nobilis Petrus et eius successores teneantur et debeant per se et eorum officiales procedere in criminalibus contra dictos homines de Miaglano secundum formam statutorum comunis Bugelle […]».
5. Obblighi degli ufficiali comunali. La comunità di Miagliano dovrà eleggere ogni anno un console che giuri di fronte al Bertodano e successori di effettuare il suo ufficio bene e legalmente, come fanno i consoli del mandamento di Biella.
«Item quod dicti de Miaglano teneantur annuatim elligere unum consulem qui teneatur iurare in manibus ipsius domini Petri vel eius successoris bene et legaliter suum officium exercere, denuntias dare et alia facere ad que sunt consueti consules villarum mandamenti Bugelle».
Un percorso altrettanto difficile avrà l'infeudazione della comunità di Tollegno, con la quale il Bertodano sarà costretto a siglare patti analoghi a quelli di Miagliano (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362, fasc. 8435).
Una causa discussa nel 1473-74 di fronte al consiglio ducale sabaudo fra Ludovico Bertodano e la comunità di Miagliano (Crovella, Miagliano, pp. 73-121; Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362, fasc. 8469) apre qualche spiraglio sul funzionamento della giustizia. La lite venne mossa dalla comunità di Miagliano, ed è una diretta conseguenza del processo di stregoneria subito nel 1471 da una donna originaria del luogo, Margherita Monduro, condannata al rogo dall'Inquisizione e consegnata al Bertodano perché eseguisse la sentenza in quanto signore di Miagliano (Crovella, Miagliano, pp. 39-54; cfr. anche sopra, alla v. Altre presenze ecclesiastiche, chiesa di S. Antonio). Dagli atti emerge che il Bertodano, il giorno prima dell'esecuzione, aveva comandato ai consoli dei luoghi di Tollegno e Miagliano di inviare come consuetudine alcuni uomini armati (in numero di sei quelli dovuti dalla comunità di Miagliano) per coadiuvare gli esecutori di giustizia (Crovella, Miagliano, pp. 103-104). La comunità di Miagliano, nella quale vi erano molti parenti della donna condannata e di suo marito (i Monduro erano una delle principali famiglie del luogo, e i suoi esponenti figurano spesso nei documenti come consoli o rappresentanti della comunità), si era rifiutata, e inoltre aveva fatto pressioni tramite il figlio di Comino de Gregio, console del luogo, sulla comunità di Tollegno perché anch'essa rifiutasse il contributo d'armati richiesto dal Bertodano (Crovella, Miagliano, p. 111). Né la comunità di Tollegno né quella di Miagliano avevano inviato gli armati com'era loro dovere, e i loro consoli furono condannati al pagamento di una multa: ma se Tollegno, dopo l'iniziale opposizione, era giunta a un compromesso col signore e aveva pagato il dovuto, la comunità di Miagliano si era rifiutata rendendosi colpevole di ribellione.
Si riportano di di seguito per sommi capi i punti fondamentali dell'accusa rivolta dal Bertodano alla comunità di Miagliano, secondo il memoriale predisposto dai suoi avvocati (per l'ediz. integrale del documento vedi Crovella, Miagliano, pp. 142-46; per la causa: Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362, fasc. 8469).
E' a tutti notorio:
- che Ludovico Bertodano è il signore di Miagliano e Tollegno, che ha ottenuto il mero e misto imperio e che ha sempre esercitato i suoi diritti personalmente e per mezzo dei suoi ufficiali («Primo ponit et si negetur probare intendit quod ipse nobilis Ludovicus fuit et est dominus Miaglani; Item habens et qui habuit et habet merum et mistum imperium ac omnimodam iurisdicionem; Item et in exercitio tam per se quam per eius officiarios»).
- che è antica consuetudine nella patria cismontana che in caso di condanna capitale gli uomini del luogo in cui si effettua tale condanna debbano aiutare gli amministratori e gli esecutori della giustizia secondo gli ordini loro impartiti fino al luogo in cui avviene l'esecuzione, e chi non presta l'aiuto richiesto e non ubbidisce agli ordini è condannato alle pene previste e punito come ribelle («Item ponit quod fuit et est consuetudo et inveterata in patria cismontana quod si fiat exequtio de aliquo damnato ultimo supplicio homines ipsius loci in quo fit ipsa exequtio iusticie vadunt assotiatum administratores et exequtores iusticie. Item usque ad locum in quo fit exequtio. Item vel mandant aliquas personas. Item cum armis. Item iusta mandata et precepta dominorum seu officiariorum ipsius loci. Item et maxime locorum et villarum nobilium et dominorum banneretorum»).
- questa è l'usanza che si osserva e si è sempre osservata in ossequio alla legge nella patria cismontana: perché la giustizia sia amministrata senza intralci, perché non venga impedita l'esecuzione, per incutere timore ai delinquenti e a quelli che vogliono delinquere, per la sicurezza di chi amministra la giustizia e perché la condanna sia eseguita («Item et ita usitatum et consuetum fuit et est […] in patria cismontana […] ut exequtio fiat iusticie sine scandalo […] ne impediatur ipsa exequtio […] ad formidationem seu timorem dellinquentium et delinquere volentium […] pro securitate aministratorum iusticie et ut condemnatio sorciatur exequtionis effectum […] ut sententia ad ultimum supplicium sorciatur exequtionem [et] sit metus aliorum dellinquentium»).
- che gli uomini di Tollegno e di Miagliano, prima di essere infeudati a Pietro Bertodano, avo di Ludovico, erano sotto il mandamento di Biella e sotto la giurisdizione del podestà di Biella, e andavano al tribunale di Biella come quelli di tutti i paesi del mandamento come Pollone, Chiavazza, Sordevolo, Graglia («Item ponit quod antequam homines Tolegni et Miaglani fuissent remissi per illustrissimum tunc d. Sabaudie ducem [et] prestitissent fidelitatem domino Petro Bertoldani avo paterno ipsius nobilis Ludovici ipsi erant sub mandamento loci Bugelle […] et sub potestarie Bugelle […] et ibant ad iurisdicionem seu forum Bugelle prout alia loca dicti mandamenti Bugelle […] prout faciunt homines locorum Poloni, Clavazie, Sordeveli et Gralie»).
- che quando erano parte del mandamento di Biella gli uomini di Tollegno e Miagliano, in caso di condanne capitali, ubbidivano agli ordini del podestà di Biella e del suo vicario e mandavano armati per coadiuvare la giustizia; inoltre contribuivano come gli altri al pagamento previsto per l'esecuzione delle condanne, per il salario del podestà e dei suoi ufficiali («Item et parebant mandatis potestatis et iudicis Bugelle […] et maxime ad associandum officiarios et exequtores iusticie de aliquo ibidem condemnato ad ultimum supplicium […] prout fecerunt et faciunt alie ville submisse iurisdicioni Bugelle […]. Item ponit quod eo tempore quo ipsi de Miaglano erant sub iurisdicione et mandamento Bugelle cum aliis villis de mandamento quando fiebant in loco Bugelle exequtiones alicuius condemnati ultimo supplicio ipsi de Miaglano mandabant pedites seu personas cum armis ad associandum iusticiam […] et contribuebant pro eorum rata cum aliis villis de mandamento Bugelle ad solvendum florenos viginti ducatos monete tunc currentis pro qualibet iusticia […] item pro qualibet exequtione alicuius condemnati ultimo supplicio […] item pro labore et salario potestatis, vicarii et aliis officiariis Bugelle»).
- che nel 1471 era stata catturata una donna di nome Giovanna moglie di Antoniotto Monduro originaria di Miagliano, condannata per eresia. Per la l'esecuzione fu intimato agli uomini di Miagliano e di Tollegno di mandare persone armate a coadiuvare gli esecutori di giustizia, e poiché la donna e suo marito erano di Miagliano, e a Miagliano vi erano molti parenti loro, la comunità si rifiutò di mandare le persone richieste e se queste non fossero giunte da altri luoghi l'esecuzione sarebbe stata rimandata con grande scandalo («de anno MCCCCLXX primo fuit capta quedam mulier nominata Johanna tunc uxor Antonioti de Monduro […] in loco Miaglani item et oriunda de loco Miaglani […] heretica […] ultimo supplicio condemnata propter eius demerita. Item ponit quod pro exequtione iusticie tunc fienda in loco Miaglani mandatum fuit penaliter ipsis hominibus Miaglani et Tolegni ut mandarent certas personas […] ad associandum officiarios ipsius loci et exequtores iusticie […]. Item ponit quod ipsi de Miaglano contradixerunt parere mandatis […], renuerunt mandare personas cum armis iuxta precepta eis facta. Item ponit quod nisi aliunde supervenissent gentes ad asociandum iusticiam dicte mulieris forte scandalum tunc supervenisset […]. Item quia ipsa mulier erat de loco Miaglani […] et eius maritus […] et erant quamplures affines parentes seu consanguinei ex parte ipsius mulieris et mariti […] habitantes in loco Miaglani»).
- Inoltre quelli di Miagliano fecero pressioni su quelli di Tollegno affinché anche questi ultimi non mandassero gli uomini per l'esecuzione: il figlio del console di Miagliano si recò in località detta «ad Grupum», dove era riunita la credenza degli uomini di Tollegno per deliberare sull'invio degli uomini, e li convinse a non inviare gli armati sostenendo che non erano tenuti e che ne sarebbero potute derivare conseguenze negative per la comunità («illi de Tolegno ad causam transmittendi pedites seu personas ad associandum iusticiam se congregarunt in loco dicto ad Grupum […], ad quem locum erant congregati illi de Tolegno ad ipsam causam supervenit Augustinus de Gregio […] missus per Cominum eius patrem tunc consulem Miaglani […] a parte comunitatis Miaglani. Item ponit quod idem Augustinus intravit locum ubi erant congregati illi de Tolegno ad causam transmittendi aliquas personas ad associandum iusticiam […] quod dixit idem Augustinus ipsis de Tolegno illic tractantibus de mitendo personas pro associando iusticiam de ipsa muliere faciendam "quid hic facitis et tractatis? […] Aspiciatis quid et quomodo faciatis […] pater meus dicit quod non debetis mitere aliquas personas ad iusticiam associandum […] quia non tenemur […]. Advissetis quid facere quia in futurum posset deduci in consequentiam […] et esse nobis damnossum. […] Item ponit quod propter verba et persuasiones dicti Augustini de Gregio illi de Tolegno cessarunt mandare personas eisdem assignatas cum armis»).
A tutti questi punti, letti e volgarizzati di fronte alla comunità e alla presenza di testimoni d'Andorno il 14 marzo 1474 (Crovella, Miagliano, p. 114), i procuratori della stessa rispondono con un indubitabile «credunt» solo alla prima (che il Bertodano è signore di Miagliano e Tollegno) mentre per le altre si trincerano dietro risposte più ambigue quali: "non credono se non in quanto appare legittimo", "non credono, per come sono poste le domande", "credono in quanto sembra legittimo, altrimenti non credono", "non sanno nulla dunque non credono".
1568, aprile 28: il feudo di Miagliano e Tollegno è elevato a contea e infeudato a Gaspardo e Giovanni Vincenzo Bertodano (Torrione, Il Biellese, p. 303).
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Mutamenti di distrettuazione | 1626: il comune di Miagliano entra a far parte della neonata provincia di Biella, eretta con lettere patenti di Carlo Emanuele I del 17 novembre 1626.
1815: il comune di Miagliano, parte del mandamento di Biella, è aggregato al mandamento di Andorno.
1927: il comune di Miagliano, appartenente alla provincia di Novara, entra a far parte della neonata provincia di Vercelli (Regio Decreto del 2 gennaio 1927).
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Mutamenti Territoriali | Il comune di Miagliano fu coinvolto nel processo di razionalizzazione della maglia amministrativa avviato dal governo fascista nel 1927 (regio decreto 17 marzo 1927, n. 383). Con Regio Decreto n. 609 del 28 marzo 1929 il comune di Miagliano viene soppresso, e il suo territorio viene accorpato (insieme a quello dei comuni di Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto e Tavigliano) al nuovo comune di Andorno Micca. Non ebbe esito positivo la richiesta, avanzata nel 1932, di riottenere l'autonomia: nella richiesta si sosteneva la capacità del centro «di vivere di vita propria» dato che, grazie al cotonificio Poma, la comunità era dotata «di Asilo, Scuole ed altre opere pubbliche» (Archivio storico della Provincia di Vercelli, b. Amministrazione, classi 9 e 10 (circoscrizioni territoriali), fasc. 15: scambio di pareri tra la prefettura e l'amministrazione provinciale di Vercelli sulla questione "Andorno Micca. Aspirazioni della frazione Miagliano", fra il luglio e l'ottobre 1932). Molte delle soppressioni operate in epoca fascista furono programmaticamente annullate alla fine della guerra, e così è anche per Miagliano: una nuova richiesta di ricostituzione in comune avanzata dalla comunità di Miagliano nell'autunno del 1946 ebbe esito positivo, e venne formalizzata nel 1954. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1954 n. 1204 viene ricostituito il comune di Miagliano, con la circoscrizione territoriale preesistente alla sua soppressione, scorporando il territorio da quello di Andorno Micca (Torrione, Il Biellese, pp. 302-03; Sistat: http://sistat.istat.it/sistat/gestioneComuni.do).
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Comunanze | Nei secoli medievali la comunità risulta titolare di diritti sullo sfruttamento di beni comuni (pascoli, boschi, prati) sulla base di accordi con le comunità adiacenti di Tollegno e di Andorno. Un documento del 10 maggio 1275, che è il primo in cui vediamo agire il comune di Miagliano (Borello-Tallone, Le Carte, I, doc. 120; vedi anche sopra, alla v. Comunità, origine, funzionamento) fornisce informazioni su alcune risorse collettive sfruttate dalla comunità di Miagliano con quella di Andorno. Nello specifico si tratta di due alpeggi, Concabbia (m. 1282) e Valdescola (m. 1360), situati nel territorio del comune di Andorno che allora abbracciava l'intera valle Cervo (Acta Reginae Montis Oropae, vol. II, doc. 34, coll.181-182; attualmente gli alpeggi in questione sono invece situati rispettivamente nel territorio di Campiglia Cervo e di Piedicavallo) ma ai quali avevano accesso anche i miaglianesi: il 10 mag. 1275 il comune di Andorno e il comune di Miagliano nominano procuratori per ottenere dal vescovo di Vercelli Aimone di Challant, al prezzo di 1000 lire pavesi, l'investitura «alpium Valdeschole et Concabie, iacentium in terratorio Andurni», con le quali confinano per tre parti il comune di Andorno, per la quarta «alpis que vocatur Artignaga» (Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 120, pp. 204-207). Sappiamo che Andorno e Miagliano non erano le uniche comunità a vantare diritti sull'uso delle due alpi, e che l'iniziativa del 1275 si colloca in una lite pluridecennale che vedeva contrapposti il comune di Andorno e quello di Mortigliengo (quest'ultimo nel 1262 aveva ottenuto l'investitura delle stesse due alpi dal predecessore dello Challant, il vescovo vercellese Martino Avogadro di Quaregna, per 29 anni: Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 105; sulla questione Panero, Il popolamento alpino, p. 341).
Ad altri pascoli, questa volta situati nel territorio del comune di Biella, la comunità di Miagliano accedeva insieme alla comunità di Tollegno. Dalle testimonianze ascoltate nella causa che contrappone fra il 1215 e il 1219 il comune di Biella e quello di Tollegno in merito ai diritti di pascolo, di boscatico e di pesca sui beni comuni situati fra il rio Staono e l'Oropa (si tratta dell'alpeggio che più tardi prenderà il nome di Affictà) emerge che questi ultimi erano sfruttati indebitamente anche dagli uomini di Miagliano, che per questo erano sovente multati dagli ufficiali di Biella (Crovella, Miagliano, pp. 11-12; il doc. è edito in Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 55). Interessanti le testimonianze relative alle coerenze dei pascoli e terreni oggetto di contesa, perché alcuni testimoni citano fra queste ultime gli «homines Mealiani» (cfr. alla v. Liti territoriali, sotto gli aa. 1215-19). Attualmente i beni in questione si trovano nel territorio comunale di Pralungo, e fra questi e il territorio del comune di Miagliano si interpongono i territori di ben due comuni, quello di Tollegno e quello di Sagliano Micca (link a cartina Provincia di Biella - Insediamento storico - Oropa).
Nel 1402 le comunità di Miagliano e Tollegno transigono su una lite a proposito di un pascolo detto in parte "Cavaglione" e in parte "sul pianoro di Tollegno" situato fra il rio Staone e il Cervo. Dalla causa pare di capire che il pascolo rientrasse nel territorio di Tollegno, ma che ai miaglianesi fosse stata data fino a quel momento la possibilità di usufruirne. La transazione prevede in sostanza il riconoscimento che il pascolo appartiene di diritto al comune di Tollegno, e la formalizzazione delle condizioni poste da quest'ultimo per l'accesso alle risorse dei miaglianesi (vd. Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362, fasc. 8431, doc. 1 agosto 1402; Crovella, Miagliano, pp. 16-19).
Da un ricorso del comune di Miagliano al comune di Biella nel 1674 (vedi oltre, alla v. Liti territoriali), risulta che per avere accesso ai pascoli fra il rio Staono e il Cervo i rappresentanti del comune di Miagliano dovevano recarsi periodicamente a Biella e giurare il rispetto degli statuti comunali biellesi e nello specifico dei capitoli riguardanti i pascoli (attestazioni di tali giuramenti, per il 1664 e il 1674 sono conservati in Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, rispett. b. 3, fasc. 12, e b. 102, fasc. 3139).
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Liti Territoriali | 1215-1219: causa fra il comune di Biella e quello di Tollegno in merito ai diritti di pascolo, di boscatico e di pesca sui beni comuni situati fra il rio Staono e l'Oropa (Affictà).
La causa non coinvolge direttamente la comunità di Miagliano, ma da diverse testimonianze rese nel processo emerge che anche gli «homines Mealiani» usufruivano dell'area contesa, e che per questo erano sovente multati dagli ufficiali di Biella (Crovella, Miagliano, pp. 11-12; il doc. è edito in Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 55; cfr. anche alla v. Comunanze). Benedetto de Gorrito di Andorno afferma d'aver visto più volte i biellesi multare «quoscumque ibi invenerant sive de Tolegno vel de Andurno vel Mealiano vel aliunde» (Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 55, p. 81), un individuo di Netro conferma questa testimonianza e la integra ricordando il nome di due maglianesi pignorati dagli ufficiali biellesi, Craveam de Mealiano e Oxolanam de eodem loco, (Ibid., p. 89). Interessanti le testimonianze relative alle coerenze dei pascoli e terreni oggetto di contesa, perché diversi fra i testimoni citano fra queste ultime gli homines Mealiani (Ivi, doc. 57, p. 117: Pietro de Agaza «interrogatus de coherenciis» afferma che le terre confinano «ab una parte hominum de Tolegno, ab alia hominum de Mealiano, a tercia hominum de Andurno»; Ivi, doc. 57, p. 118: Giacomo Gualetus indica come coerenze «ab una parte hominum Andurni, ab alia hominum Mealiani, ab alia illorum de Bugella»).
1275: Miagliano e Andorno vs Mortigliengo per pascoli.
Il comune di Miagliano, associato al comune di Andorno, nomina procuratori per riaffermare i propri diritti sulle alpi Concabbia e Valdescola, situate nell'alta valle Cervo, contro il comune di Mortigliengo (Borello-Tallone, Le Carte, vol. I, doc. 120, pp. 204-207; Panero, Il popolamento alpino, p. 341).
1402, agosto 1: Transazione fra la comunità di Miagliano e quella di Tollegno a proposito di un pascolo collocato tra i torrenti Cervo e Staono detto Cavaglione e "sulle piane di Tollegno" (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 362, fasc. 8431; Crovella, Miagliano, pp. 16-19).
La causa vertente fra la comunità di Tollegno e quella di Miagliano concerne un pascolo detto in parte "Cavaglione" e in parte "sul pianoro di Tollegno" situato fra il Cervo e il rio Staone («vertentibus lite, questione […] inter communitatem et homines ville Tolegni parte una necnon communitatem et homines ville Miagliani ex parte altera ocasione certi pascherii [vel] territorii, quod in parte vocatur Cavaglionem, et in parte dicitur super planis Tolegni»). La comunità di Tollegno sostiene che i maglianesi non hanno alcun diritto sul detto pascolo, e non possono usufruirne né con le loro bestie né senza, mentre la comunità di Miagliano sosteneva l'opposto («super quo pascherio sive territorio dicebatur pro parte dictorum communis et hominum Telegni communitatem sive homines Miagliani nullum ius habere ibidem pasculandi, fruendi et utendi cum eorum bestiis vel sine, pro parte vero ipsorum de Miagliano contrarium dicebatur»). Molti uomini di Miagliano erano stati denunciati e condannati da quelli di Tollegno in passato («plures ex ipsis de Miagliano fuerunt denunciati, et accusati quia pascari faciebant per eorum bestias super pascherio et finibus Andurni»), e ad oggi altri erano nella condizione di esserlo, pertanto si decide di porre fine a questa situazione che creava conflittualità fra le due comunità. I consoli di Tollegno, Giovanni e Comone Zoia, e il console di Miagliano, Lorenzo Vegnuto, con una rappresentanza dei credendari e dei capi di casa di entrambe le comunità - una ventina quelli di Tollegno, una decina quelli di Miagliano - si radunano presso i pascoli contesi ai confini di Tollegno («super planis circa fines Tolegni») per discutere le loro vertenze da buoni vicini, e giungono al seguente accordo («cupientes a litibus et discordiis discedere ut possint pacifice inter eos tamquam veri et boni vicini et amici conversari de omnibus quaestionibus […] ad transactionem, pacem et concordiam et pacta ut infra devenerunt inter eos duratura»):
- annullamento di qualsivoglia pena comminata in passato agli uomini e alle donne di Miagliano - «omnes et singulae personae mares seu feminae supradicti loci Miagliani» - per l'uso indebito dei predetti pascoli.
- d'ora in poi a tutti gli uomini di Tollegno e di Miagliano sia lecito usufruire liberamente dei pascoli con o senza bestie in ogni tempo tranne che per i mesi da maggio a settembre; lo sfruttamento è consentito anche in questi mesi dopo il raccolto («in pratis propriis alicuius singularis personae seu campis non liceat alicui personae preter dominos ipsorum camporum et pratorum paschari facere, uti atque frui, nisi forte infra dictos menses foenum aut bladum, vel fructus ipsarum possessionum essent recolecti»). Chi contravverrà a dette regole pagherà una multa ai rettori di Tollegno.
- è vietato asportare legna dai detti luoghi salvo rami e bastoni utili alla conduzione delle bestie e trasportabili a mano; è lecito prelevare foglie e strame, eccetto quelle che si trovano sotto gli alberi («nulla persona locorum predictorum audeat […] exportare seu exportari facere aliquas folias seu stramen quod vel quae sint subtus aliquas arbores in dicto pascherio seu territorio iacentes»).
- i campari di ciascuna comunità devono vigilare sul rispetto delle predette regole, e denunciare i contravventori, e saranno creduti in base al semplice loro giuramento senza bisogno di altre prove (et credatur [...] eorum simplici iuramento sine aliqua probatione»). I consoli di Miagliano sono tenuti a dare garanzia ai consoli di Tollegno di rifondere loro entro un mese i danni effettuati dai miaglianesi e dalle loro bestie in contravvenzione delle suddette regole.
- gli uomini delle due comunità sono tenuti con tutte le loro forze a impedire che qualunque persona usufruisca del pascolo in questione eccetto quelli di Tollegno e di Miagliano e forse quelli di Andorno, se sarà verificato che questi ultimi detengono legittimamente qualche diritto in quel luogo; e a nessuno delle due comunità sia lecito concedere ai forestieri l'uso del detto pascolo senza espresso consenso di entrambe le comunità («homines dictarum communitatum totis viribus teneantur defendere et impedire quod nulla persona seu bestia aliorum locorum preter quam Tolegni et Miagliani pasculabunt, seu fruentur in et super dictis pascherio et territorio aliquo tempore exceptis hominibus Andurni, si forte reperiret in ipsis pascherio et territorio aliquod ius habere eis seu alteri ipsorum de Andurno quesitum ante presentem transactionem et concordiam, nec liceat alicui ex ipsis communitatibus Tolegni et Miagliani licenciam dare aliqui forensi pascare faciendi vel fruendi cum bestiis vel sine in et super dicto pascherio, nisi de ambarum communitatum predictarum expresso praecepto et consensu»).
- la comunità di Miagliano dovrà dare ogni anno nella festa di Ognissanti alla comunità di Tollegno 20 lire di piccolo peso nella moneta corrente a Biella a titolo di affitto («pro ficto et nomine fictus») per l'uso del detto pascolo.
XV sec. (senza data, prob. 1435): gli uomini di Miagliano presenziano come testimoni nella causa fra Biella e Andorno relativamente al mercato (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 24, fasc. 16).
XVI sec.?: Andorno rivendica il diritto di pascolare nel territorio di Miagliano in località detta "Kancho": «universitas, singulares et homines loci Andurni ius habeant pasculandi in pratis […] situatis in territorio Meaglani in regione nuncupata Kancho» (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 347, fasc. 7954).
1674: Biella vs Miagliano per pascoli.
La comunità di Miagliano, su impulso di vari esponenti della famiglia Bruna che dichiarano di essere i soli che «tengono bestiami in esso luogo», presenta una supplica alla città di Biella per essere stata interdetta in perpetuo dai pascoli biellesi in seguito ad un errore: al tempo dello smembramento di Andorno dal mandamento biellese (ottenuto al termine di una lunga contrapposizione nel 1561) la comunità di Miagliano sarebbe stata inserita nel decreto di proibizione formulato contro Andorno nell'errata convinzione che costituisse un cantone di quest'ultima. La comunità rivendica la sua assoluta indipendenza da Andorno, il fatto di non aver mai partecipato alla guerra che contrappose quest'ultima a Biella, e chiede che le sia data la possibilità di accedere ai pascoli come viene fatto per altri «forasterii», portando ad esempio il caso degli abitanti della vicina Tollegno. La supplica ha esito positivo e il 10 novembre 1674 il consiglio di Biella concede agli abitanti di Miagliano di accedere ai pascoli comuni biellesi, con l'obbligo però di giurare il rispetto degli statuti biellesi nei capitoli che riguardano i pascoli e di pagare tale diritto come fanno abitualmente i forestieri e massimamente quelli di Tollegno (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 102, fasc. 3109, 3153).
Si riportano i passi essenziali della supplica rivolta dal comune di Miagliano al comune di Biella. Una serie di particolari del luogo, tutti esponenti della famiglia Bruna, anche a nome della comunità di Miagliano,
«espongono […] come in tempo della separazione seguita tra questa medesima città et il luogo d'Andorno, supponendosi che il luogo di Miagliano fosse cantone d'Andorno, e che conseguentemente s'unisse all'istanze che per il luogo medesimo si facevano contro questa città fu esso Miagliano compriso non già nella separazione, che esso non tentò, ma nelle prohibitioni che dalla medesima si fecero perpetue ad essi d'Andorno dell'uso delle montagne e pascoli come ad altri si permette, cosa che non rilevata dagli huomini di quel tempo né nelle passate turbolenze e tempi di guerra ha tirato seco anche a detto luogo conseguenza di perpetua prohibitione, e sotto nome di cantone d'Andorno. Hora havendo gli esponenti col matturo rifflesso al tutto resa chiara questa verità, credendosi sottoposti a pena senza colpa, desiderosi di levar l'impressa opinione sotto quale continua la prohibitione, rappresentano alle signorie vostre illustrissime essere detto luogo di Miagliano totalmente diviso da quello d'Andorno, non essere mai concorso in atione alcuna di questo, anzi tutto all'opposto haver per gloria particolare d'essere sudditi di luoro colega, di tener il tribunale ordinario in questa città, con giudice e secretario della medesima, senza che mai si sia recusato o recusi diligenza o comando d'essa, et in somma esser sempre stati, esser e voler esser nell'istesso modo con la medesima città in quale sono il luogo di Tolegno e altri non sogetti alla prohibitione; e credendo che sotto queste proteste non permetteranno continui a danno degli esponenti che soli tengano bestiami in esso luogo la prohibitione, hanno pensato raccorrere dalle signorie vostre illustrissime supplicandole umilmente si degnino, avviso quanto sopra se non per altro almeno per gratia luoro speciali, havuto anche riguardo all'avantaggio che ne può derivare, permettere, detta prohibitione non ostante, agli esponenti suoi heredi e discendenti rispetto l'uso delle montagne, per li pascoli e per tutto il territorio di questa città, senz'incorso di pena, si et come vien permesso a quelli di Tollegno da cui fu Miagliano diviso, offerendosi consegnar li bestiami e far quello che sarà comandato dalle vostre signorie illustrissime».
Alla supplica segue la risposta del consiglio biellese, che con ordinato del 10 novembre 1674 permette «alli esponenti et habitanti di Miagliano l'uso di pascoli semplicemente nelle comuni della presente città non obstanti le prohibitioni lasciate», ma con l'obbligo per la comunità di mandare uno dei consoli o dei consiglieri a prestare giuramento in mani di uno degli ufficiali biellesi di osservare gli statuti di Biella nei capitoli riguardanti i pascoli, e di pagare tale diritto secondo i capitoli dell'Alpero «come usano gli altri forestieri massime del luogo di Tolegno»; si concede anche «di poter consumar li fieni nelle cassine et finaggio di questa città». Il 29 novembre 1674 i due consoli di Miagliano, entrambi esponenti della famiglia Bruna, cioè la medesima che aveva avanzato la richiesta al comune di Biella in quanto detentrice di bestiame, prestano il giuramento (Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico Città di Biella, Comune, s. I, b. 102, fasc. 3109).
1761 - 1764: Atti nella lite tra la comunità di Miagliano e alcuni particolari per permessi di pascolo (Archivio di Stato di Biella, Comuni diversi-Miagliano, b. 3, fasc. 26).
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Le fonti sul comune di Miagliano sono localizzate principalmente nell'Archivio di Stato di Biella (Comuni diversi, Miagliano, bb. 5 1551-1829, pergg. 8 1379-1581; e per il periodo medievale nell'Archivio Storico Città di Biella ivi depositato). L'archivio parrocchiale di Miagliano, utilizzato da Delmo Lebole per ricostruire la storia della chiesa di S. Antonio Abate, conserva documenti a partire dalla fine del XV secolo (Lebole, La Pieve di Biella, vol. IV, p. 661).
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Bibliografia | Edizioni di fonti:
Acta Reginae Montis Oropae, 3 voll., 1945-1999 (vol. 1, Biella 1945; e vol. 2, Biella 1948, a cura di G. Ferraris, D. Arnoldi, P. Torrione; vol. 3, Biella 1999, a cura di M. Coda).
I Biscioni, a cura di G. C. Faccio e M. Ranno (voll. I/1 e I/2) e R. Ordano (voll. I/3, II/1, II/2, II/3, III/1): vol. I/1, Torino 1934 (BSSS, 145); vol. I/2, Torino 1939 (BSSS, 146); voll. I/3, Torino 1956 (BSSS, 178); vol. II/1, Torino 1970 (BSSS, 181), vol. II/2, Torino 1976 (BSSS, 189); vol. II/3, Torino 1994 (BSSS, 211); vol. III/1, Torino 2000 (BSSS, 216).
Borello L.-Tallone A. (a cura di), Le Carte dell'Archivio Comunale di Biella fino al 1379, vol. I, Voghera, 1927 (BSSS, CIII); vol. II, Voghera, 1928 (BSSS, CIV); vol. III, Voghera, 1930 (BSSS, CV); vol. IV, a cura del solo Borello, Torino, 1933 (BSSS, CXXXVI).
Studi:
Cengarle F., Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica, in Vercelli nel secolo XIV. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 377-410.
Crovella V., Miagliano nel Medioevo, Biella 1985.
Lebole D., Storia della Chiesa biellese. La Pieve di Biella, vol. IV, Biella 1987.
Negro F., "Quia nichil fuit solutum": problemi e innovazioni nella gestione finanziaria della diocesi di Vercelli da Lombardo della Torre a Giovanni Fieschi (1328-1380), in Vercelli nel secolo XIV. Atti del quinto congresso storico vercellese, Vercelli, 2010, pp. 293-375.
Olivieri A., Il Libro degli Acquisti del comune di Vercelli, 2 voll., Roma 2009 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 25/II).
Panero F., Una signoria vescovile nel cuore dell'Impero: funzioni pubbliche, diritti signorili e proprietà della Chiesa di Vercelli dall'età tardocarolingia all'età sveva, Vercelli 2004.
Panero F., Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell’insediamento moderno, a cura di F. Panero, Torino 2006.
Roccavilla A., Alessandro Roccavilla e "La rivista biellese", Biella 1991.
Sella P. (a cura di), Statuta Comunis Bugelle et documenta adiecta, 2 voll., Biella, 1904.
Torrione P., Crovella V., Il Biellese: ambiente, uomini, opere, Biella 1963.
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Descrizione Comune | Miagliano
Le prime attestazioni della comunità di Miagliano risalgono all'inizio del XIII secolo e sono legate ai diritti di sfruttamento dei beni comuni (vedi alla v. Comunità, origine, funzionamento; e alla v. Comunanze). Dotata di un territorio comunale di dimensioni molto ridotte (ad oggi uno dei più piccoli d'Italia) e stretta tra due comunità nettamente più forti dal punto di vista demografico ed economico (Tollegno e Andorno) Miagliano appare in questa fase scarsamente autonoma sia dal punto di vista istituzionale sia da quello economico. In diverse occasioni i suoi rappresentanti (tipicamente costituiti da un console e da una decina di credendarii) agiscono a fianco del comune di Andorno, mentre lo sfruttamento dei beni comuni è frutto di accordi con le comunità contermini (con Tollegno e Biella per lo sfruttamento dei beni situati fra l'Oropa e lo Staono; con Andorno per lo sfruttamento degli alpeggi Concabbia e Valdescola). Né i primi né i secondi si trovano sul territorio comunale di Miagliano: le fonti testimoniano un unico pascolo che rientra «in territorio Meaglani», e che pare gestito in esclusiva dalla comunità: si tratta della località Kancho, sulla quale la vicina Andorno cerca di rivendicare alcuni diritti (vedi alla v. Liti territoriali, causa del XVI secolo; e alla v. Comunanze).
Nei secoli tardomedievali le vicende istituzionali del comune di Miagliano paiono strettamente legate a quella della vicina Tollegno: nel 1379 entrambe si staccano dalla giurisdizione della città di Vercelli e si danno ai Savoia, seguendo l'esempio delle vicine comunità soggette alla signoria vescovile, e vengono aggregate al mandamento di Biella; nel 1422 il duca di Savoia le dà in investitura al biellese Pietro Bertodano, castellano d'Ivrea (vedi alla v. Dipendenza nel Medioevo; v. Feudo). In quest'ultima occasione la comunità di Miagliano dà però prova di particolare intraprendenza: ricorrendo al duca di Savoia riesce a cautelarsi da possibili novità introdotte dal nuovo signore in materia di fisco, servizi militari e giustizia. Altre tensioni con il signore in materia di giustizia sono testimoniate dalla causa discussa alla fine del Quattrocento, sempre con un membro della famiglia Bertodano, di fronte al duca di Savoia. La signoria dei Bertodano rafforza il nesso fra le due comunità di Miagliano e Tollegno (ad esempio il podestà, di nomina signorile, è unico e ha giurisdizione su entrambe le comunità), ma già in precedenza sono attestate forme di cooperazione istituzionale: ad esempio nel caso della gestione dei pascoli Cavaglione e le piane di Tollegno, situati nel territorio di quest'ultima comunità ma aperti all'uso dei miaglianesi, una transazione del 1402 stabilisce che i campari dell'una e dell'altra vigilino in sinergia, e che entrambe le comunità abbiano voce in capitolo sui forestieri che possono accedere ai detti pascoli.
A parte i contrasti con la famiglia Bertodano, i beni comuni sono l'altro ambito in cui si verificano ricorrenti iniziative della comunità di Miagliano, di volta in volta tesa a difendere le proprie prerogative verso la Valle Cervo o verso la Valle Oropa. La posizione geografica del luogo, al confine delle due vallate, favorisce certamente l'esistenza di una doppia gravitazione della comunità: da una parte Biella, che si trova all'imbocco della valle Oropa, e dall'altra Andorno, la principale comunità della valle Cervo, alla quale Miagliano fa capo anche dal punto di vista ecclesiastico. Questa duplice appartenenza si fa particolarmente problematica con l'aggravarsi dello scontro fra Biella, che con la dedizione ai Savoia nel 1379 aveva assunto il ruolo di capo di mandamento, e Andorno, costantemente impegnata a smarcarsi dalla pesante tutela biellese trascinando con sé le comunità vicine. Nel 1561, dopo quasi due secoli di controversie, Andorno ottiene di essere scorporata dal mandamento di Biella: Miagliano, che è rimasta sotto la giurisdizione di Biella ma continua a fare capo dal punto di vista ecclesiastico alla parrocchia di Andorno, pare subire in virtù della sua posizione ambigua ritorsioni da entrambe le parti. Così i biellesi, che percepiscono la comunità di Miagliano come solidale con Andorno e di fatto un cantone di quest'ultima, la estromettono in perpetuo dall'accesso ai pascoli biellesi (vedi ricorso di Miagliano a Biella del 1674 alle voci Comunanze e Liti territoriali). Per converso gli andornesi vedono di malocchio i miaglianesi, rimasti fedeli a Biella, e quando questi ultimi si recano alle celebrazioni religiose nella parrocchia di S. Lorenzo non perdono occasione di manifestare la propria antipatia. I dissidi fra le due comunità pare fossero ancora vivi nel 1777, se questa è una delle ragioni presentate dalla comunità per ottenere dal vescovo l'erezione in parrocchia della chiesa di S. Antonio: «pur troppo sono noti gl'inconvenienti, disordini ed impegni in tempi passati succeduti tra li dipendenti dell'uno e dell'altro Mandamento, che per l'emulazione ed antipatia, che col sangue passa in discendenza fra gl'uni e gl'altri de Particolari di diverso territorio e di diverso luogo e Mandamento, purtroppo ancora in oggi sono occorsi» (vd. alla v. Altre presenze ecclesiastiche, chiesa di S. Antonio).
In questi anni, secondo la relazione sulla provincia di Biella dell'intendente Ghilini (1776) il territorio del comune di Miagliano, pari a 160 giornate, era composto di 56 giornate coltivate a campo, 44 a prato, 22 utilizzate esclusivamente a pascolo, 38 a bosco d'alto fusto. I coltivi erano collocati in «poca pianura» e in «colli alpestri» e su terreno ghiaioso (ASBi, Relazione sulla statistica della Provincia di Biella del cavaliere intendente Ghilini assieme agli stati dei terreni, dei raccolti, della popolazione e del bestiame di quella provincia; Lozia-Barbieri, Miagliano, p. 55). Poco più di secolo dopo l'economia del luogo viene rivoluzionata dall'impianto degli stabilimenti tessili della famiglia Poma, che alla fine dell'Ottocento porta quasi a quintuplicare la popolazione del luogo (si passa dai 300-350 individui a oltre 1300). L'impulso dato alla comunità dalle attività industriali non fu sufficiente tuttavia a evitare che nel 1929, nel quadro della razionalizzazone della maglia amministrativa voluta dal governo fascista, il comune fosse soppresso e accorpato ad Andorno (vedi alla v. Mutamenti territoriali). Solo nel 1954 il comune di Miagliano viene ricostituito, con lo stesso territorio precedente la soppressione.
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